Quesiti e pareri

ART. 5, COMMA 1, LETT. G) DEL CCRL 1998/2001. QUESITO

QUESITO

 

Il sottoscritto Segretario Comunale di (...........) intende conoscere quali principi di ordine interpretativo-applicativo sono seriamente spendibili, al fine di ricondurre l'istituto contrattuale delle "particolari situazioni", di cui all'articolo richiamato in oggetto, entro confini meno incerti ed arbitrari.
Il disagio applicativo nasce da una formula contrattuale eccessivamente generica, che si presta a facili e, quindi, pericolosi sviluppi applicativi. Risulta ragionevole supporre che la "particolare situazione", proprio perché "particolare" e proprio perché "situazione" debba orientare l'interprete, in sede applicativa, verso fenomeni lavorativi atipici, transitori e non ripetitivi, caratterizzati da un insieme significativo di adempimenti procedurali e di comportamenti professionali ("la situazione"). Un evento straordinario che coinvolga il personale, in misura non irrilevante, rientra agevolmente nell'istituto in argomento; che dire, invece, a titolo puramente esemplificativo, degli adempimenti elettorali, dei censimenti, delle mansioni superiori, della sostituzione del collega assente e del carico di lavoro particolarmente pesante in alcuni periodi? Sono da intendersi " particolari situazioni" o "anche particolari situazioni" o vanno esclusivamente trattate, ove trattabili, con altri e diversi istituti contrattuali (salario di risultato, miglioramento servizi, straordinario, ecc. )?
Appare chiaro che i nuovi orientamenti contrattuali tendono a concepire strumenti retributivi dotati di maggiore elasticità, ma è altrettanto chiaro che l'assenza di qualsivoglia criterio applicativo può determinare, presso le Amministrazioni più disinvolte, larghezze interpretative pericolosamente vicine alle ipotesi di responsabilità di cui all'art. 21, lett. c) della L.R. 45/95 e, presso le Amministrazioni più timorose, ingiusti restringimenti delle opportunità offerte dal CCRL.
Va altresì sottolineata la totale assenza di parametri economici, individualmente intesa, con conseguente innalzamento dei livelli di arbitrarietà (anche incolpevole o in buona fede), puntualmente e giustamente rilevati dal personale non beneficiario dell'istituto o beneficiario in misura ritenuta insoddisfacente.
In conclusione, non pare possibile prescindere dalla enunciazione di criteri direttivi, emanati, possibilmente sotto forma di interpretazione autentica delle regole contrattuali, che diano certezze applicative all'istituto di che trattasi.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 812/1/1 dell'11.02.2002, di pari oggetto, si chiarisce che la genericità della formula contrattuale contenuta nell'articolo di cui all'oggetto, vale a dire le particolari situazioni che possono verificarsi all'interno degli Enti, remunerabili con una percentuale del fondo di cui all'art. 41 dello stesso contratto, è scaturita da una precisa volontà delle parti contraenti. Si è voluto creare uno strumento flessibile che mettesse le Amministrazioni nelle condizioni di poter remunerare eventuali situazioni non riconducibili negli altri istituti previsti dal Contratto.
La presunta genericità della formulazione contrattuale è stata, quindi, una scelta per ottenere un istituto di flessibilità attraverso il quale si potesse dare una risposta alle particolarità delle varie realtà locali. Una tale possibilità non si sarebbe ottenuta predisponendo una normativa omogenea a tutto il Comparto, fissando dei criteri applicativi e dei parametri economici come da Voi suggerito; si è voluto, invece, che gli Amministratori definissero i contenuti dell'istituto a livello di singolo Ente: è in quella sede che è possibile definire quali siano le particolari situazioni che si intendono incentivare e i conseguenti procedimenti di attribuzione e remunerazione.
La lamentata arbitrarietà non sussiste: i criteri applicativi ed i parametri economici devono essere stabiliti a livello di singolo Ente nell'accordo decentrato tra Ente e Organizzazioni Sindacali. Essi saranno la fonte di disciplina dell'incentivazione delle particolari situazioni.