Quesiti e pareri

29/09/2009 Prot. 612/2009

Art. 22 comma 3 del CCRL 21/05/2008.

 

QUESITO

 

Il sottoscritto Segretario comunale chiede che codesto spettabile CELVA si pronunci, attraverso il servizio di consulenza, sulla problematica di seguito riportata:

Gli art. 19 e seguenti del contratto indicato in oggetto trattano l'istituto della progressione orizzontale del personale comunale dalla terza alla quarta posizione retributiva. In particolare l'art. 24, in combinato disposto con l'art. 19 prevede la formazione di una graduatoria unica, in presenza dei presupposti di cui al comma 1 del citato art. 24.

In questo Ente comunale, con riferimento all'anno 2008, è stato utilmente collocato in graduatoria un dipendente, poi collocato a riposo con decorrenza 01/04/2008. L'attribuzione al predetto dipendente, in sede di ripartizione delle risorse dell'intera 4' posizione retributiva, poi erogata per sole tre mensilità, ha determinato un maggiore resto da definirsi atipico è da assegnarsi, applicando letteralmente il comma 3 dell'art. 22 del citato CCRL, al salario di risultato. Ad avviso di chi scrive tale interpretazione si appalesa condivisibile ove i cosiddetti resti non siano sufficienti a coprire altri quozienti interi.

Nel caso di specie, all'avanzo cosiddetto fisiologico, conseguente cioè alla prima determinazione (virtuale ) della graduatoria e delle correlate posizioni retributive, si aggiunge l'avanzo determinato dalla liquidazione, per sole 3 mensilità della posizione retributiva a favore del dipendente collocato a riposo; l'avanzo complessivo, arricchito di tali ulteriori risorse, supera l'importo assegnabile al dipendente primo escluso in graduatoria. La sussistenza quindi di risorse sufficienti a coprire un'altra posizione retributiva, anche se conseguente ad una sommatoria di avanzi, deve in applicazione della graduatoria unica, essere assegnata al dipendente che segue nella graduatoria.

A sostegno dell'assunto deve richiamarsi non solo la disciplina, di marca specialistica, di cui all'art. 24 del CCRL, per la quale la quantità di dipendenti che beneficiano dei meccanismi di progressione è determinata unicamente dalle risorse del fondo, ma anche il concetto di resto o avanzo o residuo che deve condurre l'interprete a non considerare, ai fini dell'attribuzione delle posizioni retributive, solo quelle entità economiche irrilevanti e quindi al quoziente intero.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 3862 del 08/09/2009 si conferma l'applicazione letterale dell'art. 22 comma 3 del CCRL 21/05/2008 per cui le risorse in esubero, anche caso di collocamento a riposo di un dipendente in corso d'anno, dovranno essere assegnate al salario di risultato dell'anno successivo.