Quesiti e pareri

Art. 10 del Testo di accordo per la definizione delle norme in materia di procedimenti disciplinari e controversie di lavoro dei dipendenti del Comparto unico di cui all'art. 1 della L.R: 45/95 - richiesta parere.

QUESITO

 

Con la presente si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 del Testo di accordo per la definizione delle norme in materia di procedimenti disciplinari e controversie di lavoro dei dipendenti del Comparto unico di cui all'art. 1 della L.R. 45/95. In particolare l'accordo citato prevede:
all'art. 8 la possibilità di sospendere il dipendente dal servizio quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso; all'art. 9 che, salva l'applicazione della sospensione dal servizio di cui all'art. 8, nel caso in cui sia disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter , 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 09/12/1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza possa trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto;
all'art. 10 che, in alternativa a quanto previsto dall'art. 8, l'amministrazione possa trasferire il dipendente ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle già svolte precedentemente;
I quesiti sono i seguenti:
l'Amministrazione può procedere al trasferimento del dipendente, ai sensi dell'art. 10 del suddetto accordo, successivamente alla sentenza di condanna, anziché nel momento del rinvio a giudizio?
l'Amministrazione può trasferire il dipendente nel caso in cui la condanna sia prevista per fatti che non rientrano nel licenziamento con o senza preavviso, come previsto dall'art. 8 e nei casi previsti dall'art. 9 comma I del suddetto accordo?

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. richiesta di parere formulata con nota prot. 16942 in data 16 ottobre 2006, concernente l'applicazione della norma di cui in oggetto, si comunica quanto segue.
E' necessario premettere che tutte le misure contemplate dagli articoli 6, 7, 8, 9, e 10 del C.C.R.L. del 27 marzo 2003 in materia di procedimenti disciplinari e controversie del lavoro sono di tipo cautelare.
Tale connotazione comporta che la loro funzione sia quella di garantire alle Amministrazioni di poter adottare provvedimenti quali la sospensione o il trasferimento sino all'accertamento definitivo circa la colpevolezza o l'innocenza del dipendente sottoposto a procedimento penale.
Intimamente connaturato con la cennata caratteristica è la provvisorietà dei provvedimenti stessi; si veda, ad esempio, l'articolo 8 del C.C.R.L. che al quarto comma limita la durata della sospensione al verificarsi della pronuncia definitiva di assoluzione o condanna ed al quinto comma stabilisce addirittura un termine massimo quinquennale oltre al quale la sospensione non può comunque protrarsi. Analogamente dispone il terzo comma dell'articolo 9 in materia di trasferimento.
Siamo in presenza, quindi, di misure che non possono che essere temporanee e che, pertanto, perdono la loro ragion d'essere, per espressa disposizione pattizia, con la conclusione del processo penale. Non pare, quindi, possibile ipotizzare che quanto previsto dall'articolo 10 sia applicabile in caso di condanna (si presume definitiva anche se codesto Comune non lo ha specificato nel primo quesito) in quanto, da un lato, la rubrica dell'articolo 10 reca "trasferimento in caso di procedimento penale" lasciando chiaramente intendere che la misura ivi contemplata sia riservata all'arco temporale della durata del processo e, d'altro canto, il disposto dell'articolo 10 contiene un rinvio esplicito all'articolo 8 sancendo che in alternativa alla sospensione cautelare può essere disposto il trasferimento.
Del resto una volta concluso il processo, in caso di condanna, non potrebbero più sussistere ragioni per il mantenimento delle misure cautelari in quanto ad esse deve sostituirsi la sanzione disciplinare.
Venendo ora alla seconda questione posta da codesta spett. Amministrazione comunale è evidente che se la condanna (anche in questo caso, si presume, definitiva non essendo stato specificato) è stata pronunciata potranno trovare applicazione unicamente le sanzioni disciplinari espressamente previste per la fattispecie, peraltro aggiuntive alle pene comminate dal giudice in ossequio al generale principio "nullum crimen, nulla poena sine lege" (articolo 1 del Codice penale e articolo 25 della Costituzione).